a cura dell’avv. Elisabetta De Castro, consulente legale Nuova ASCOTI
Con la sentenza n.18381/2025, la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sul tema dell’applicazione della normativa europea in materia di orario di lavoro e di riposi minimi ai dirigenti medici del SSN, con riferimento nel caso di specie , al periodo anteriore all’entrata in vigore della legge 161/2014, che ha obbligato l’Italia al rispetto dei parametri della Direttiva 2003/88/CE.
Nel caso de qua, i giudici della Suprema Corte, hanno affermato che non è sufficiente che i dirigenti medici alleghino il numero di ore lavorate o la documentazione dei turni per ottenere una tutela risarcitoria. E’ necessario dimostrare che l’orario eccedente sia stato imposto dal datore di lavoro e non sia conseguenza di un’autonoma gestione dell’attività, tipica della posizione dirigenziale e caratterizzata al vincolo del risultato anziché del tempo. In mancanza di tale prova, il superamento dei limiti fissati dal diritto dell’UE non assume rilievo ai fini del risarcimento.
La Corte ha altresì ritenuto infondata la censura relativa all’omesso rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE, ritenendo l’interpretazione della Direttiva 2003/88/CE, nella parte in cui consente deroghe per i dirigenti dotati di autonomia nella gestione del tempo di lavoro, chiara e consolidata.
Questa pronuncia, si inserisce in un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, che pur riconoscendo il valore delle garanzie stabilite dall’UE, esige una rigorosa dimostrazione del fatto lesivo e della sua imputabilità alla parte datoriale. Ne consegue che, il dirigente medico, che intenda far valere una richiesta risarcitoria per violazione dei limiti orari previsti dalla normativa comunitaria, deve allegare e provare elementi concreti ( ad es. ordini di servizio, turni imposti) idonei a dimostrare che l’orario eccedente sia dipeso da un’imposizione dell’Ente e non da scelte organizzative personali.
