Statuto Nuova Ascoti

Statuto della NUOVA ASCOTI

(Nuova Associazione Sindacale Chirurghi Ortopedici Traumatologi Italiani)

 

Articolo 1 ° E’ costituita l’Associazione Sindacale denominata “NUOVA ASCOTI” (Nuova Associazione Sindacale Chirurghi Ortopedici Traumatologi Italiani).

Articolo 2° L’Associazione ha sede in Roma.

La sede dell’Associazione potrà essere trasferita con semplice deliberazione presa dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Articolo 3° La Nuova Ascoti è una organizzazione che ha per fine la tutela sul piano morale, professionale, giuridico, ed economico dei propri soci ed il potenziamento tecnico ed organizzativo delle strutture specialistiche della disciplina.

L’associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, se non nei casi previsti dalla legge. In caso di suo scioglimento per qualunque causa, il patrimonio dell’associazione sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, camma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 4° Per poter meglio svolgere la propria attività sindacale ed incrementarla la Nuova ASCOTI può , quando le circostanze lo richiedano aderire ad intese ed a patti federativi con altre organizzazioni sindacali mediche operanti in Italia e all’estero, conservando sempre la propria autonomia strutturale ed organizzativa.

Articolo 5° Possono iscriversi alla Nuova ASCOTI i soci SIOT a qualunque titolo.

Per l’iscrizione, il socio SIOT dichiara di aderire accettandone scopi costitutivi ed impegni programmatici; invia la propria adesione al Segretario del Consiglio Direttivo Nazionale che, constatati i requisiti richiesti, ne accoglie provvisoriamente l’adesione e la sottopone alla approvazione definitiva dei Consiglio Direttivo Nazionale.

La disciplina del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, è applicata a tutti gli associati senza alcuna distinzione.

E’ esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

I soci sono tenuti a versare la quota associativa nella misura e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo Nazionale.

La quota é intrasmissibilie ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile della stessa.

I soci morosi per due anni saranno dichiarati dimissionati.

I soci che hanno raggiunto l’età pensionabile possono a loro richiesta continuare ad essere iscritti.

La loro quota associativa sarà ridotta del 50%.

I soci che hanno raggiunto l’età pensionabile e che, per almeno un mandato, hanno ricoperto la carica di Presidente dell’Associazione, di componente il Consiglio Direttivo Nazionale, di Segretario, di Tesoriere, di Componente il Collegio dei Revisori dei Conti o del Collegio dei Probiviri, titolari o supplenti, diventano soci onorari e sono esonerati dal pagamento della quota associativa.

Art. 5° bis. per i fini e per gli effetti dell’art. 19 del CCNQ del 7 agosto 1998, così come modificato dall’art. 6 del CCNQ del 24 settembre 2007, l’attività sindacale per i medici dipendenti dei Servizio Sanitario Nazionale è trasferita alla organizzazione sindacale ANPO ASCOTI FIALS Medici di cui la Nuova ASCOTI è costituente. Alla organizzazione sindacale ANPO ASCOTI FIALS Medici sono trasferite per effettiva successione le deleghe già rilasciate dai medici dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale in favore della Nuova ASCOTI alla data del 18 dicembre 2007. La Nuova ASCOTI mantiene la tutela sindacale e le proprie prerogative sindacali per i medici degli altri settori pubblici e privati.

Articolo 6° L’Associazione si articola perifericamente in Sezioni aziendali di USL, Comitati provinciali e regionali.

Articolo 7° La Sezione aziendale di USL è affidata a un rappresentante responsabile.

I comitati regionali e provinciali sono composti da un presidente e da un minimo di due Consiglieri ad un massimo di sei, in proporzione al numero di iscritti.

I Presidenti delle sezioni presentano annualmente il modello di comunicazione dei dati e delle notizie rilevanti ai fini del controllo fiscale.

Le riunioni dei Consigli Direttivi (Consiglio Direttivo Nazionale, Comitati regionali e provinciali) sono valide se è presente la maggioranza dei loro componenti; deliberano sempre a maggioranza semplice dei componenti presenti e in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente; i componenti dei Consigli Direttivi durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Le elezioni per il rinnovo delle cariche periferiche debbono svolgersi prima del Congresso Nazionale della Nuova ASCOTI, che avrà luogo in occasione del Congresso SIOT, in coincidenza del rinnovo delle cariche di quest’ultima.

In caso di dimissioni i componente i Consigli Direttivi si provvede, quando ciò è possibile, alla sostituzione dei dimissionari sulla base delle graduatorie dell’ultima elezione. Nel caso in cui ciò non dovesse essere possibile, si procederà ad una nuova elezione.

Tale circostanza non proroga la durata in carica del Consiglio Direttivo interessato.

Articolo 8° Gli organi della Nuova ASCOTI sono:

  1. a) il Congresso Nazionale
  2. b) il Presidente
  3. c) il Consiglio Direttivo Nazionale
  4. d) il Collegio dei Revisori dei Conti
  5. e) il Collegio dei Probiviri

Articolo 9°. Il Congresso è sovrano e si svolge almeno una volta all’anno.

II Congresso Nazionale è l’organo deliberante dell’Associazione.

Esso è convocato dal Presidente, in via ordinaria ogni anno contestualmente al Congresso Nazionale SIOT, e in via straordinaria, ogni qualvolta egli ne ravvisi la necessità o gliene sia stata fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo Nazionale o da almeno un quinto dei soci.

Articolo 10°. Il Congresso Nazionale è presieduto dal Presidente dell’Associazione e all’inizio dei lavori, nomina, tra i soci presenti, un Segretario del Congresso e una commissione di 3 componenti, alla quale è affidato il compito di verificare i poteri dei soci e di controllare i risultati delle votazioni e delle elezioni e delle sedute elettorali.

Contro le decisioni della suddetta commissione è ammesso il ricorso al Consiglio Direttivo Nazionale in carica, che decide immediatamente e senza possibilità di appello.

II Congresso Nazionale decide la linea politica dell’associazione, emana le direttive generali per il raggiungimento dei fini sociali e provvede:

  1. a) ad eleggere il Presidente della Nuova ASCOTI e dieci Consiglieri, nonché i componenti, effettivi e supplenti, del Collegio dei Revisori dei conti e del Collegio de Probiviri;
  2. b) ad approvare annualmente il bilancio consuntivo dell’Associazione;
  3. c) ad approvare e modificare lo statuto ed i regolamenti e per la nomina degli organi direttivi per i quali è necessaria la presenza, di persona o per delega, di due terzi dei soci iscritti e di un apposito Congresso straordinario convocato con 15 giorni di preavviso per lettera semplice.
  4. d) eleggere liberamente gli organi amministrativi, con il principio del voto singolo di cui all’art. 2532, comma 2, del codice civile.

Articolo 11 ° AI Congresso Nazionale partecipano i soci.

II Congresso delibera a maggioranza semplice.

Ogni socio potrà disporre di non oltre una delega scritta per i Congressi ordinari e di cinque deleghe scritte per gli straordinari.

Articolo 12° II presidente rappresenta legalmente l’Associazione, vigila sull’osservanza delle norme statutarie, convoca e presiede il Consiglio Direttivo Nazionale. Egli dura in carica due anni ed è rieleggibile continuativamente per un mandato: quale past president permane nel Consiglio Direttivo Nazionale per un biennio.

II Presidente ha tutti i poteri per l’ordinaria amministrazione, dispone le riscossioni ed i pagamenti, opera con firma singola, delegabile al Tesoriere, su i conti correnti bancari o postali accesi a nome dell’Associazione. Egli è direttore delle pubblicazioni dell’Associazione.

Articolo 13° II Consiglio Direttivo Nazionale elegge a scrutinio segreto nel suo seno tre vice Presidenti di cui uno del nord, uno del centro e uno del sud Italia, di questi uno con incarico di vicario.

Nomina su proposta del Presidente, il Segretario ed il Tesoriere, anche al di fuori del Consiglio medesimo ed, in tal caso senza diritto di voto.

II Consiglio Direttiva Nazionale, cura la esecuzione delle deliberazioni del Congresso nazionale, collaborando in tal senso con la Presidenza, anche attraverso una distribuzione di incarichi specifici ai singoli componenti; accoglie in via definitiva le domande di ammissione ai soci; propone al Congresso Nazionale il rendiconto dell’esercizio sociale e la misura della quota associativa annuale; costituisce il comitato di redazione delle pubblicazioni dell’Associazione.

In Caso di dimissioni o impedimenti del Presidente ne assume le funzioni il Vice Presidente vicario che rimarrà in carica fino al successivo Congresso Nazionale elettivo.

II Consiglio Direttivo Nazionale si riunisce almeno ogni tre mesi.

Articolo 14° I Revisori dei Conti esercitano le funzioni di controllo amministrativo previste dalla legge e sono eletti dal Congresso Nazionale in numero di quattro, tre effettivi e uno supplente. I Revisori dei Conti durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Articolo 15° i Probiviri sono eletti dal Congresso Nazionale in numero di quattro, tre effettivi ed uno supplementare,

I Probiviri hanno il compito di esaminare i procedimenti disciplinari istruiti contro i soci dagli organi dell’Associazione a qualsiasi livello ed i ricorsi eventualmente presentati dai singoli soci, proponendo le relative sanzioni e dandone comunicazione al Presidente dell’Associazione, che ne curerà l’applicazione.

I Probiviri durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Articolo 16° Contro le sanzioni proposte dai Probiviri i soci colpiti possono presentare ricorso al Consiglio Direttivo Nazionale inoltrandolo attraverso il Presidente.

Su tali ricorsi il Consiglio Direttivo Nazionale decide insindacabilmente.

Articolo 17° L’anno sociale é quello finanziario dell’Associazione decorrono dal Congresso Nazionale precedente al successivo.

Articolo 18° Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa espresso riferimento alle norme di legge che regolano la materia.

Articolo 19° AI primo Congresso successivo all’entrata in vigore del presente Statuto, il Consiglio Direttivo Nazionale approverà il regolamento esecutivo, che dovrà contenere tutte le norme relative al funzionamento degli organi statutari.

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