Buoni pasto del dirigente medico del SSN

La questione presenta un contrasto di orientamenti tra giurisprudenza di merito che, nel
complesso, può così essere sintetizzata:
il dirigente medico dipendente del SSN non gode di un diritto soggettivo incondizionato alla mensa o ai buoni pasto sostitutivi, ma può maturare tale diritto al ricorrere di precisi presupposti contrattuali e di fatto — in primo luogo il superamento di una determinata soglia oraria giornaliera — fermo restando che la sua specifica disciplina dirigenziale lo differenzia, in senso restrittivo, dal personale del comparto.

La disciplina contrattuale vigente per il personale del comparto sanità è stata fissata dall’art. 29 CCNL integrativo 20 settembre 2001 (poi modificato dall’art. 4 CCNL 31 luglio 2009) nel senso che «le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l’esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive». La Corte di Cassazione ha ricavato da questa formulazione un principio netto: “la disposizione contrattuale citata indica che non viene direttamente costituito alcun diritto a favore dei dipendenti, né quanto all’istituzione del servizio, né alle modalità sostitutive, essendo rimessa la relativa determinazione alle aziende, compatibilmente con le risorse disponibili” (Cass. civ., n. 16736/2012). Ciò rappresenta una rottura rispetto al previgente art. 33 D.P.R. n. 270/1987, che attribuiva “direttamente ed immediatamente il diritto al servizio mensa, senza alcun rinvio a determinazioni ulteriori” (Cass. civ., n. 16736/2012), norma poi espressamente disapplicata dalla contrattazione collettiva.

Per la dirigenza medica, l’art. 24 CCNL Area IV 10 febbraio 2004 (come modificato dall’art. 18 CCNL Area IV 6 maggio 2010) replica una formulazione sostanzialmente identica a quella del comparto. Le Corti d’Appello chiamate a pronunciarsi sul punto hanno concluso che i principi affermati dalla Cassazione per il comparto “sono estensibili alla fattispecie di causa, pur relativa a dirigente medico, in quanto la relativa disciplina contrattuale collettiva è di tenore del tutto identico a quella del corrispondente comparto” (Corte d’Appello L’Aquila, n. 131/2024; nello  stesso senso Corte d’Appello L’Aquila, n. 3/2024; Corte d’Appello L’Aquila, n. 4/2024).
Pur in assenza di un diritto incondizionato, la Cassazione ha elaborato i criteri che determinano quando il beneficio spetti. Il buono pasto costituisce “un’agevolazione di carattere assistenziale che, nell’ambito dell’organizzazione dell’ambiente di lavoro, è diretta a conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane del dipendente” ed è “condizionata all’effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato” (Cass. civ., n. 5547/2021; confermato da Cass. civ., n. 15629/2021; Cass. civ., n. 9206/2023).

Il beneficio spetta quindi per ogni turno eccedente le sei ore, “a prescindere dal fatto che la stessa [pausa] avvenga in fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto” (Cass. civ., n. 15629/2021), senza necessità di una specifica previsione della contrattazione integrativa sul punto.
Qui la disciplina del dirigente medico si discosta in senso restrittivo da quella del comparto. L’art. 17, comma 5,d.lgs. n. 66/2003 prevede che le disposizioni sulle pause (compreso l’art. 8 che fissa il limite delle sei ore) “non si applicano ai lavoratori la cui durata dell’orario di lavoro, a causa delle caratteristiche dell’attività esercitata, non è misurata o predeterminata o può essere determinata dai lavoratori stessi e, in particolare, quando si tratta di dirigenti” (art. 17 d.lgs. 66/2003).
Tale esclusione è stata applicata alla dirigenza medica, valorizzando la flessibilità dell’orario propria del dirigente (artt. 14 CCNL 3 novembre 2005 e 24 CCNL Area Sanità 19 dicembre 2019).
Ne consegue che, per il dirigente medico, il diritto alla pausa — e quindi al buono pasto — non sorge per il mero superamento delle sei ore ordinarie, ma solo “qualora l’orario di lavoro giornaliero in concreto ecceda otto ore”, in base alle previsioni della contrattazione collettiva e dei regolamenti aziendali adottati (Corte d’Appello L’Aquila, n. 4/2024; Corte d’Appello L’Aquila, n. 3/2024).

Esiste tuttavia un orientamento di merito di segno opposto: un Tribunale di primo grado ha riconosciuto il diritto alla mensa e ai buoni pasto per i dirigenti medici turnisti “a tutti i dipendenti che effettuano un orario di lavoro giornaliero eccedente le sei ore”, richiamando espressamente la giurisprudenza di legittimità sul comparto (Trib. Messina, n. 2155/2025). Questo orientamento si fonda sul comma 2 dell’art. 24 CCNL 10 febbraio 2004, rimasto invariato dopo la modifica del 2010, che riconoscerebbe il diritto alla mensa “a tutti i dirigenti […] in relazione alla particolare articolazione dell’orario di lavoro” (Trib. Messina, n. 2155/2025), senza soglie differenziate.
La questione rimane aperta in assenza di una pronuncia definitiva della Cassazione specificatamente riferita alla dirigenza medica che risolva il contrasto sulla soglia oraria rilevante (sei ore vs. otto ore).
Anche quando i presupposti orari siano integrati, il diritto ai buoni pasto sostitutivi presuppone che l’azienda abbia previamente istituito il servizio mensa o abbia deliberato di garantirne l’esercizio con modalità sostitutive. Laddove ciò sia avvenuto, la limitazione del beneficio ad alcune categorie di dipendenti (es. Solo quelli con orario frazionato) è stata ritenuta illegittima, estendendo il diritto a tutti i lavoratori che versino nella medesima articolazione oraria (Corte d’Appello L’Aquila, n. 4/2024).
I buoni pasto costituiscono “agevolazione di carattere assistenziale” e non sono monetizzabili per espressa previsione contrattuale (art. 24, comma 4, CCNL 10 febbraio 2004). Finché il rapporto di lavoro è in corso, il dirigente che non abbia fruito dei buoni può agire esclusivamente per l’adempimento in forma specifica (erogazione dei buoni) o per il risarcimento del danno da ritardato adempimento, purché specificamente provato: è preclusa la domanda di risarcimento del danno per equivalente monetario, esperibile solo dopo la cessazione del rapporto (Corte d’Appello L’Aquila, n. 131/2024; Cass. civ., n. 32113/2022).

Conclusione

Il dirigente medico del SSN non vanta un diritto soggettivo incondizionato alla mensa o ai buoni pasto, ma matura tale diritto — a condizione che l’azienda abbia istituito il servizio o le sue modalità sostitutive — nelle giornate in cui l’orario di lavoro concretamente prestato ecceda la soglia rilevante: otto ore secondo l’orientamento prevalente delle Corti di Appello (che valorizza la specificità dirigenziale e l’esclusione dal d.lgs. n. 66/2003), sei ore secondo un orientamento di merito minoritario che applica i principi generali di legittimità sul comparto. Il contrasto non risulta ancora risolto dalla Cassazione con riferimento specifico alla dirigenza medica, il che rappresenta la principale tensione residua del quadro normativo. Sul piano processuale, la non monetizzabilità del beneficio impone cautele nella formulazione della domanda giudiziale.

Elisabetta De Castro

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