Cassazione Civile sez.VI , 5 Aprile 2022 n.10947-Malattia professionale del medico ortopedico

Nella questione esaminata in sentenza, un medico ortopedico ha perso ben tre gradi di giudizio contro L’INAIL,in relazione alla domanda volta al conseguimento di una rendita da malattia professionale.(Carcinoma capillifero della tiroide con metastasi linfonodali, per aver lavorato  come soggetto esposto  nell’esercizio  dell’attività lavorativa a radiazione ionizzanti).La Cassazione conferma la decisione della Corte d’Appello, ritenendo maturata la prescrizione triennale di cui all’art.112 d.p.r. 1124/1965 tra il momento in cui l’ortopedico ha avuto la consapevolezza della malattia  e della sua origine professionale e il momento in cui ha presentato domanda all’INAIL. Per la Suprema Corte, la manifestazione della malattia professionale, rilevante quale dies  a quo  ai fini della decorrenza del termine triennale della prescrizione, può ritenersi verificata, in un equilibrato rilievo tra l’elemento oggettivo della manifestazione e la consapevolezza soggettiva da parte del lavoratore, ovvero, quando la consapevolezza della malattia , la sua origine e il suo grado invalidante, siano elementi oggettivi che costituiscono fatto noto, quali la domanda amministrativa e la contemporanea  diagnosi medica da cui la malattia sia riconoscibile dall’assicurato. Nel caso di specie secondo i giudici di legittimità, la consapevolezza della malattia  e della sua origine si sarebbe dovuta presumere in base al fatto noto della diagnosi avuta all’atto del ricovero ospedaliero(1.2.2007) secondo un giudizio di ragionevole probabilità e non del certificato dell’analisi istologica del 6.2.2007, la cui raccomandata fu inviata il 3.2.2010 e ricevuta dall’ Inail il 5.2.2010,per cui, si ritiene decorso il termine prescrizionale dei tre anni.

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