Cassazione: anche il dirigente ha diritto all’indennità sostitutiva delle ferie non godute

Con la sentenza n. 18140 del 06.06.2022, la Cassazione enuclea il seguente principio di diritto: “il dirigente il quale, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non ne abbia fruito, ha diritto a un’indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo messo nelle condizioni di esercitare il diritto in questione prima di tale cessazione, mediante un’adeguata informazione nonché, se del caso, invitandolo formalmente a farlo”.

La Cassazione – ribaltando quanto stabilito dalla Corte d’Appello – rileva, che il potere del dirigente pubblico di organizzare autonomamente il godimento delle proprie ferie, non comporta la perdita del diritto, alla cessazione del rapporto, all’indennità sostitutiva delle stesse.

A meno  che il datore non dimostri di avere, in esercizio dei propri doveri di vigilanza ed indirizzo sul punto, formalmente invitato il dipendente a fruire delle ferie e di avere assicurato, altresì, che l’organizzazione del lavoro e le esigenze di servizio cui il dirigente era preposto non fossero tali da impedire il loro godimento.

Secondo i Giudici di legittimità, detto principio trova fondamento nella posizione assunta dalla giurisprudenza comunitaria, che ha recentemente ravvisato la necessità di “evitare una situazione in cui l’onere di assicurarsi dell’esercizio effettivo del diritto alle ferie annuali retribuite sia interamente posto a carico del lavoratore”.

Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso del dirigente, statuendo il suo diritto a vedersi riconosciuta l’indennità sostitutiva delle ferie.

 

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