Niente risarcimento dall’Ospedale per l’omissione dei medici ausiliari assolti perché il fatto non sussiste ( Cass. Sentenza n.26811/2022)

Con la sentenza n. 26811/2022  la Cassazione ha affermato  (dopo aver definito i medici, quali ausiliari dell’Asl a norma dell’articolo1218 del Codice civile) il principio secondo cui,  nella controversia civile di responsabilità sanitaria, promossa dal danneggiato per ottenere i danni dalla struttura sanitaria (responsabilità esclusivamente ex articolo 1228 Cc) per fatto colposo dei medici di cui si avvale, la sentenza penale che abbia assolto i medici con la formula “perché il fatto non sussiste” osta all’azione civile se non fondata su fatti diversi da quelli posti all’attenzione del giudice penale. La parte convenuta è però tenuta a eccepire tempestivamente l’esistenza di una siffatta pronuncia penale assolutoria sul medesimo fatto.

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