Cassazione Lavoro – Ordinanza n. 36839 del 15.12.2022. Per i turni di pronta disponibilità resi oltre il numero di dieci mensili deve essere corrisposta la specifica indennità.

La previsione secondo cui “di regola non potranno essere previsti per ciascun dirigente più di dieci turni di pronta disponibilità nel mese” va intesa come precetto di natura programmatica e non come limite temporale invalicabile, avuto riguardo al tenore letterale della norma, alla qualità dei destinatari ed alla natura del servizio reso, fermo restando il diritto alla retribuzione per i turni eccedentari e salvo il risarcimento del danno nel caso di pregiudizio per il recupero delle energie
psico-fisiche del lavoratore.

Qui l’ordinanza completa

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