La Corte con questa pronuncia ha stabilito che il riposo compensativo riconosciuto al lavoratore nel caso di prestazioni lavorative oltre l’orario di lavoro settimanale, non può essere surrogato con ferie o permessi retribuiti di cui all’art.3 della legge 104/1992.
Invero, la Corte evidenzia come la finalità dei permessi ex L.104/’92 è quella di tutelare la persona disabile, mentre diversa e non intercambiabile è la finalità del riposo compensativo settimanale, che disciplinato da norme ordinarie, dal CCNL e dalla normativa europea, gode di una tutela rafforzata per garantire il benessere e la sicurezza del prestatore di lavoro.
La sentenza rappresenta un importante contributo alla tutela del diritto al riposo compensativo. Inoltre, la rigida esclusione della sostituibilità con i permessi di altra natura (quali quelli L.104), consente di valorizzare le esigenze di recupero psico – fisico del lavoratore.
Breve commento alla sentenza n.487 del 18 aprile 2025 della Corte d’Appello di Bari
