Breve commento alla sentenza n.487 del 18 aprile 2025 della Corte d’Appello di Bari

La Corte con questa pronuncia ha stabilito che il riposo compensativo riconosciuto al lavoratore nel caso di prestazioni lavorative oltre l’orario di lavoro settimanale, non può essere surrogato con ferie o permessi retribuiti di cui all’art.3 della legge 104/1992.
Invero, la Corte evidenzia come la finalità dei permessi ex L.104/’92 è quella di tutelare la persona disabile, mentre diversa e non intercambiabile è la finalità del riposo compensativo settimanale, che disciplinato da norme ordinarie, dal CCNL e dalla normativa europea, gode di una tutela rafforzata per garantire il benessere e la sicurezza del prestatore di lavoro.
La sentenza rappresenta un importante contributo alla tutela del diritto al riposo compensativo. Inoltre, la rigida esclusione della sostituibilità con i permessi di altra natura (quali quelli L.104), consente di valorizzare le esigenze di recupero psico – fisico del lavoratore.

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