Ai fini dell’accertamento del diritto all’indennità di rischio radiologico, prevista dall’art. 1, l. 27 ottobre 1988 n. 460, la sola differenza fra i medici e i tecnici di radiologia da una parte e il restante personale dall’altra, riguarda non il profilo sostanziale, ma quello probatorio; infatti, mentre per i primi il possesso dei requisiti è implicito nella qualifica rivestita, che rende presunta l’esistenza del rischio, per gli altri è necessario un accertamento sulle singole situazioni concrete a cura dell’apposita commissione, la quale deve procedere all’accertamento basandosi su dati (frequenza della presenza in zona controllata resa necessaria da ragioni professionali, tempo e intensità di esposizione, livello del rischio tenuto conto dei dispositivi di radioprotezione), certi quanto alla rilevazione ed alla interpretazione, idonei a consentire un attendibile calcolo del grado di assorbimento.