Cassazione Civile – Sezione III – Sentenza 5380 del 21/02/2023. La struttura ospedaliera può essere responsabile anche se il medico è esente da colpa.

Nell’ambito dei danni conseguenti all’esercizio dell’attività medico-chirurgica, il corretto operato del medico, pur comportando il rigetto della domanda di risarcimento proposta nei suoi confronti, non esclude la configurabilità di una responsabilità autonoma e diretta della struttura ospedaliera, ove il danno subito dal paziente risulti causalmente riconducibile all’inadempimento delle obbligazioni proprie della struttura, in relazione all’insufficienza delle apparecchiature predisposte per affrontare prevedibili emergenze o complicazioni, ovvero al ritardo nel trasferimento del paziente presso un centro ospedaliero attrezzato.

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