Corte di Cassazione, sez. lavoro, sentenza n. 7110 del 9.3.2023

Qualora la P.A non espleti le procedure di graduazione delle funzioni dirigenziali e pesatura degli incarichi per la fissazione dell’indennità di posizione variabile del dirigente medico, quest’ultimo ha diritto al risarcimento del danno per perdita della chance di percepire la parte variabile della retribuzione di posizione, conseguente all’inadempimento della P.A.. Se è vero che spetta all’ente procedere alla graduazione delle posizioni dirigenziali, è altrettanto vero che se l’ente non adempie il dirigente leso ha diritto al risarcimento per perdita di chance. Viene in particolare precisato che “in tema di dirigenza medica del settore sanitario pubblico la Pa è tenuta a dare inizio e a completare, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, il procedimento per l’adozione del provvedimento di graduazione delle funzioni dirigenziali e di pesatura degli incarichi ….. Il mancato rispetto dei termini interni ….. e le eventuali problematiche concernenti il fondo espressamente dedicato ….. alla quantificazione della menzionata quota variabile non fanno venire meno di per sé l’obbligo gravante sulla P.A. di attivare e concludere la procedura diretta all’adozione di tale provvedimento”. L’inerzia dell’azienda sanitaria che non ha ottemperato alle clausole contrattuali “legittima il dirigente medico interessato a chiedere non l’adempimento di tale obbligazione, ma solo il risarcimento del danno per perdita della chance di percepire la parte variabile della retribuzione di posizione”. Posta in tali termini la questione, c’è da aggiungere che il risarcimento cui è stata condannata la ASL grava sul bilancio e non sul fondo aziendale e che per fattispecie di questo genere sussiste la prescrizione decennale e non quinquennale in quanto l’importo ottenuto non è di natura retributiva.

0 Condivisioni