Corte di Cassazione, sez. lavoro, sentenza n. 9207 del 3.4.2023

Un direttore di struttura complessa aveva ricorso prima al Giudice del lavoro poi alla Corte di Appello per il riconoscimento della conferma della titolarità della struttura. La vicenda risale a più di dodici anni fa ed era già stata oggetto di pronunce passate in giudicato con le quali era stata accertata la nullità dell’atto di conferimento, e del correlato contratto, avente ad oggetto l’originario incarico di direttore di struttura complessa. Da ciò è derivato che non può più venire in questione un rinnovo di tale incarico, l’assegnazione del quale era viziata da nullità. Le cinque doglianze del ricorrente sono tutte state ritenute infondate anche perché, nella specie, non risulta vi siano state né la valutazione prescritta dal CCNL né il successivo atto di conferma nell’incarico. La Suprema Corte ha, quindi, enunciato il seguente principio di diritto: “In tema di dirigenza medica, gli incarichi di direttore di struttura complessa devono essere rinnovati per iscritto, a pena di nullità, all’esito della valutazione professionale richiesta, allo scadere dei medesimi incarichi, dal D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 15”.

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