La sentenza della Corte di Cassazione si inserisce in un consolidato orientamento giurisprudenziale riguardante l’onnicomprensività della retribuzione del dirigente medico nel pubblico impiego privatizzato.
Tale principio, sancito dall’art 24 comma 3 del D.lgs n.165/2001, stabilisce che la retribuzione del dirigente remunera tutte le funzioni e i compiti attribuiti secondo il contratto individuale o collettivo, nonché qualsiasi incarico dell’amministrazione di appartenenza o che sia riconducibile a funzioni e poteri connessi all’ufficio ricoperto.
In base a questo principio dell’omnicomprensività della retribuzione del dirigente medico, si afferma l’esclusione del diritto a compensi aggiuntivi per il lavoro straordinario, salvo diversa previsione contrattuale, e si stabiliscono le modalità per far valere eventuali pregiudizi attraverso azioni risarcitorie.