La sentenza n. 20932 del 2 novembre 2022 del Tribunale di Reggio Calabria ha affrontato la questione del “debito orario” per i direttori di struttura complessa nel settore sanitario, stabilendo principi significativi in materia di orario di lavoro, ferie e attività extraistituzionali.
Principali motivi della decisione
1. Inapplicabilità del debito orario: Il Tribunale ha sottolineato che i direttori di struttura complessa non sono soggetti a un limite orario settimanale predeterminato. La loro prestazione lavorativa è caratterizzata da flessibilità, organizzata in base agli obiettivi e alle necessità del servizio. Pertanto, non è possibile configurare un “debito orario” da recuperare.
2. Tutela del diritto alle ferie: Il diritto alle ferie è costituzionalmente protetto (art. 36 Cost.) e può essere limitato solo da esigenze organizzative specifiche. Il Tribunale ha ritenuto illegittimo il diniego delle ferie basato su un presunto debito orario, in quanto tale presupposto non sussiste per i direttori di struttura complessa.
3. Attività scientifica e formativa extraistituzionale: Il Tribunale ha affermato che i direttori di struttura complessa possono svolgere attività scientifica e formativa all’esterno dell’azienda, purché comunichino preventivamente tali attività, come previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro.(art.28 comma 2 CCNL 2019-2021 area sanità)
La sentenza de qua, chiarisce che i direttori di struttura complessa godono di una maggiore autonomia nella gestione del loro tempo lavorativo, senza l’obbligo di rispettare un orario settimanale fisso. Tuttavia, tale flessibilità non deve compromettere il diritto alle ferie né ostacolare lo svolgimento di attività scientifiche e formative, sempre nel rispetto delle esigenze organizzative dell’azienda sanitaria.
In sintesi, la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria stabilisce che la gestione del tempo lavorativo dei direttori di struttura complessa deve essere improntata alla flessibilità e all’autonomia, nel rispetto dei diritti costituzionali e contrattuali, senza la necessità di un “debito orario” da recuperare.
Ad ogni modo si tratta di una pronuncia di merito, sicuramente importante, ma necessità di conferme di un giudizio di legittimità.
La Corte di Cassazione nelle più recenti pronunce al riguardo, ritiene che, la flessibilità oraria , non costituisce un privilegio per detta dirigenza, ma rappresenta un meccanismo di maggior responsabilizzazione e di orientamento al risultato, nel senso che l’assolvimento di un debito orario minimo non può esaurire, per il dirigente, la prestazione lavorativa, richiedendosi, poi, anche il raggiungimento del risultato, ma certamente non se ne può ragionevolmente prescindere. Inoltre, sullo stesso argomento si era già espressa la Corte dei Conti, pronunciandosi in base allo stesso principio:”…..la prestazione del dirigente di struttura complessa deve essere resa secondo l’orario di servizio contrattualmente previsto o preventivamente pianificato in relazione alle esigenze dell’amministrazione e correlato alle prestazioni degli altri dirigenti sottoposti…in assenza di accordo scritto, unica prassi condivisa anche per il dirigente di struttura complessa è quella della timbratura …..”