Con ordinanza n. 11664 del 5 maggio 2025, la sezione lavoro della Corte di Cassazione ha ribadito che, al di fuori del personale medico e tecnico di radiologia, per il quale soltanto opera la presunzione assoluta di cui all’art. 1, comma 2, L. n. 460 del 1988, l’indennità di rischio radiologico presuppone la sussistenza del rischio effettivo di un’esposizione non occasionale, né temporanea, analoga a quella del personale di radiologia, sicché il lavoratore che richieda detta indennità, ed il congedo aggiuntivo, ha l’onere di provare in giudizio l`esposizione qualificata in base ai criteri tecnici previsti dal D.lgs n. 230 del 1995, ovvero lo svolgimento abituale dell’attività professionale in zona controllata o l’assorbimento
annuo delle radiazioni che la stessa comporta (Cass. 17116/2015). Per cui la Suprema Corte afferma che l’eventuale parere negativo della Commissione rischio radiologico, prevista dal DPR 270/1987, art.58 comma 4,e succ.mod., non ha natura costitutiva, ma può essere superato attraverso l’accertamento in sede giudiziale sull’effettiva esposizione. Utile e legittima può essere la consulenza tecnica d’ufficio anche se esplorativa, quando può servire a chiarire fatti tecnici rilevanti come la frequenza,la durata dell’esposizione.
Pertanto, è onere del lavoratore dimostrare l’esposizione qualificata richiesta dalla normativa, ovvero un’esposizione abituale in zona controllata, non diversa da quella cui si trova normalmente esposto il personale di radiologia, mentre il parere della Commissione non ha potere costitutivo, ma soltanto valutativo.
Avv. Elisabetta De Castro
Consulente Legale Nazionale Nuova A.S.C.O.T.I.