Massima Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 21845 del 29 luglio 2025

In tema di consenso informato al trattamento sanitario, il modulo sottoscritto dal paziente ha funzione meramente documentale dell’avvenuta prestazione del consenso, come previsto dall’art. 1, comma 4, della L. n. 219 del 2017, e non è di per sé indicativo della validità sostanziale del consenso stesso. La mancanza della sottoscrizione dei sanitari sul modulo non integra violazione del diritto all’informazione del paziente, poiché rileva il profilo funzionale del consenso, ossia la sua idoneità ad esprimere un’effettiva autodeterminazione terapeutica.

Per dolersi utilmente della lesione del diritto all’informazione sanitaria, il paziente deve dimostrare vizi sostanziali del consenso prestato, quali la genericità o incomprensibilità delle informazioni ricevute, la riferibilità del consenso ad un intervento diverso da quello eseguito, o l’incapacità di comprendere al momento della sottoscrizione, non potendo limitarsi ad allegare mere irregolarità formali del modulo. In tema di consulenza tecnica d’ufficio, trova applicazione il principio di cui all’art. 159, comma 2, c.p.c. anche con riguardo agli atti processuali complessi, sicché l’eventuale nullità di alcuni accertamenti o rilevazioni compiuti dal consulente per violazione del principio del contraddittorio non inficia la validità dell’intera consulenza, salvo che si dimostri che ciò abbia inciso in concreto sulla relazione conclusiva.

L’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c. può essere impugnata per cassazione solo quando sia affetta da vizi propri di natura processuale, mentre non sono deducibili errores in iudicando né vizi di motivazione, salvo il caso della motivazione mancante, apparente o perplessa, che trascende in violazione della legge processuale.

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