Massima Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 2968 del 10 febbraio 2026

In tema di responsabilità sanitaria, il consenso informato del paziente, ancorché validamente acquisito, non può giustificare una scelta terapeutica erronea del medico. Il paziente, infatti, per quanto informato, non può essere equiparato al medico negli errori di scelta terapeutica, tanto più quando non abbia ricevuto informazioni complete e congrue. La validità formale del consenso informato si colloca su un piano distinto rispetto alla responsabilità professionale per errori nella individuazione e nell’attuazione della terapia appropriata, che resta interamente ascrivibile al sanitario in quanto dotato delle competenze tecniche necessarie per operare le scelte cliniche corrette.

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