Responsabilità sanitaria: la Cassazione rafforza i limiti alla rivalsa contro il medico

Con l’ordinanza n. 9949 del 17 aprile 2026, la Corte di Cassazione torna sul tema della responsabilità sanitaria, offrendo un chiarimento di notevole impatto pratico nei rapporti tra strutture sanitarie e professionisti. La Suprema Corte riafferma la centralità dell’art. 9 della legge Gelli-Bianco, sottolineando come la struttura sanitaria non possa eludere i limiti previsti per l’azione di rivalsa nei confronti del medico attraverso clausole contrattuali di manleva o facendo ricorso alle ordinarie regole civilistiche del regresso tra coobbligati solidali. Il principio espresso appare particolarmente significativo: quando la prestazione sanitaria viene resa all’interno dell’organizzazione della struttura, il rischio connesso all’attività sanitaria resta in capo alla struttura stessa, anche se il sanitario opera in regime libero-professionale. La rivalsa nei confronti del medico resta quindi possibile soltanto nei casi di dolo o colpa grave. L’ordinanza consolida così l’impostazione della legge Gelli-Bianco, orientata a contenere la medicina difensiva e a preservare l’equilibrio tra tutela del paziente e protezione dell’esercente la professione sanitaria. Dal punto di vista operativo, la decisione è destinata ad incidere sia sulla contrattualistica adottata dalle strutture private sia sul contenzioso interno tra cliniche e professionisti, limitando gli spazi per trasferire integralmente sul sanitario il costo del risarcimento corrisposto al paziente. La pronuncia conferma inoltre una tendenza ormai consolidata della giurisprudenza di legittimità: valorizzare la responsabilità organizzativa della struttura sanitaria quale fulcro del sistema delineato dalla riforma del 2017

0 Condivisioni