Con l’ordinanza n. 9949 del 17 aprile 2026, la Corte di Cassazione torna sul tema della responsabilità sanitaria, offrendo un chiarimento di notevole impatto pratico nei rapporti tra strutture sanitarie e professionisti. La Suprema Corte riafferma la centralità dell’art. 9 della legge Gelli-Bianco, sottolineando come la struttura sanitaria non possa eludere i limiti previsti per l’azione di rivalsa nei confronti del medico attraverso clausole contrattuali di manleva o facendo ricorso alle ordinarie regole civilistiche del regresso tra coobbligati solidali. Il principio espresso appare particolarmente significativo: quando la prestazione sanitaria viene resa all’interno dell’organizzazione della struttura, il rischio connesso all’attività sanitaria resta in capo alla struttura stessa, anche se il sanitario opera in regime libero-professionale. La rivalsa nei confronti del medico resta quindi possibile soltanto nei casi di dolo o colpa grave. L’ordinanza consolida così l’impostazione della legge Gelli-Bianco, orientata a contenere la medicina difensiva e a preservare l’equilibrio tra tutela del paziente e protezione dell’esercente la professione sanitaria. Dal punto di vista operativo, la decisione è destinata ad incidere sia sulla contrattualistica adottata dalle strutture private sia sul contenzioso interno tra cliniche e professionisti, limitando gli spazi per trasferire integralmente sul sanitario il costo del risarcimento corrisposto al paziente. La pronuncia conferma inoltre una tendenza ormai consolidata della giurisprudenza di legittimità: valorizzare la responsabilità organizzativa della struttura sanitaria quale fulcro del sistema delineato dalla riforma del 2017
Responsabilità sanitaria: la Cassazione rafforza i limiti alla rivalsa contro il medico
